Banner

Circolo Scherma Fides Livorno

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

Lo Statuto del Circolo Fides


pdf-icon Scarica lo Statuto in formato pdf


COSTITUZIONE

ART. 1.
Il CIRCOLO SCHERMA FIDES “Associazione sportiva dilettantistica” è un’associazione ai sensi dell’art. 36 del C.C. ed ha sede in Livorno. Il Circolo è affiliato alla FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA. Il Circolo ha per oggetto sociale l’organizzazione dell’attività sportiva dilettantistica della scherma, compresa la didattica d’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento, porta i colori dell’indimenticabile FIDES dei Nadi e non ha alcuno scopo di lucro.

ART. 2.
Possono essere ammesse al Circolo tutte le persone di ineccepibile moralità civile. La domanda di ammissione dovrà essere avanzata al Consiglio Direttivo del Circolo per iscritto e dovrà essere controfirmata dal Socio presentatore. In mancanza del Socio presentatore provvederà d’ufficio il C. D, agli accertamenti. La domanda di ammissione, avanzata nella forma precedentemente detta da persone minorenni, dovrà recare inoltre la firma di chi ne esercita la patria potestà.  Il C. D. ammette il nuovo Socio, decorsi dieci giorni dalla presentazione della domanda, ove non siano state avanzate opposizioni avverso tale ammissione. I Soci sono impegnati a rispettare l’osservanza delle norme dello Statuto ed il regolamento interno del Circolo ed i deliberati degli organi direttivi.

ART. 3.
Il Circolo prevede le seguenti qualifiche di Soci:
a) Socio Ordinario.
b) Socio Onorario.
Non sono ammessi rapporti associativi a tempo determinato.  I soci di cui alla qualifica a) sono tenuti a versare una quota sociale mensile per la durata minima di associazione di un anno.  Per le quote sociali si applica il disposto dell’art. 148, comma 8, lettera f) del TUIR Dlgs. 12/12/2003 n. 344 e succ. modif.  Il Consiglio Direttivo può. eccezionalmente e a solo titolo di incoraggiamento, esonerare temporaneamente dal pagamento anche totale delle quote quei Soci che, in condizioni economiche disagiate, dimostrino, a giudizio della Commissione Tecnica, un valido rendimento sportivo.
I Soci Ordinari hanno la facoltà di partecipare a tutte le attività sportive del Circolo.
I Soci di cui alla qualifica b) sono:
1) Quegli schermitori che. avendo vinto un campionato del mondo o una delle tre medaglie olimpiche, onorano lo sport della scherma. Detti Soci sono esentati dal pagamento delle quote sociali.
2) Il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà di nominare Soci Onorari quelle persone che hanno acquisito meriti particolari a favore della scherma nel campo finanziario, direttivo, organizzativo. Anche detti Soci sono esentati dal pagamento delle quote sociali.
Questi soci, pur non avendo l’obbligo del pagamento delle quote sociali, hanno diritto al voto.  Qualora i Soci Onorari di cui ai comma 1) e 2) fossero chiamati a rivestire cariche direttive, non saranno più esonerati dal pagamento delle quote stesse. Non hanno in ogni caso diritto al voto i Soci Ordinari ed Onorari che. svolgendo l’attività di Maestro o impiegato amministrativo, siano regolarmente stipendiati dal Circolo.

ART. 4.
Il Circolo mette a disposizione a titolo di ospitalità i propri locali a tutti gli schermitori stranieri ed agli schermitori italiani di passaggio a Livorno.

ART. 5.
L’appartenenza al Circolo cessa in uno dei modi seguenti:
a) Per dimissioni da presentarsi per iscritto, la cui accettazione è subordinata alla regolarizzazione delle quote sociali dovute.
b) Per morosità. I Soci che si rendono morosi nel pagamento di sei quote sociali consecutive sono invitati dal C. D., con lettera raccomandata, ad adempiere a tale pagamento entro e non oltre quindici giorni dalla data di spedizione. con contestuale avvertimento di immediata espulsione dal Circolo qualora detto termine sia lasciato decorrere invano.
c) Per ragioni morali. Il C. D può deliberare l’espulsione di quei soci che abbiano tenuto un contegno contrario alle regole cavalleresche ed al buon comportamento civile e sportivo.

ART. 6.
Sono Organi del Circolo:
a) Assemblea dei Soci.
b) Il Presidente.
c) Il Consiglio Direttivo.
d) Il Collegio dei Revisori.


ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 7.
L’Assemblea dei Soci è il massimo Organo del Circolo ed è composta da tutti i Soci contemplati nel precedente articolo 3 che abbiano compiuto 18 anni e che detti Soci siano associati da almeno sei mesi ed in pari con le quote sociali. Hanno diritto al voto i Soci maggiorenni anche ai sensi dell’art. 148 c. 8 lett. C del TUIR e successive modificazioni. Non hanno diritto al voto il Presidente, i Vice-Presidenti, i membri del C. D. ed i Revisori dei Conti nelle riunioni effettuate per deliberare sui punti di cui all’art. 8, punto 2°, lettera c) e su ogni argomento che riguardi il loro operato. Ogni Socio ha diritto ad un voto ai sensi dell’art 2538 c. 2 del Codice Civile e successive modificazioni.

ART. 8.
L’Assemblea dei Soci ha tutti i poteri per conseguire gli scopi e le finalità del Circolo. In particolare provvede:

1°) Ad eleggere. con votazioni separate
- il Presidente;
- i Consiglieri;
- il Collegio dei Revisori.

2°) A deliberare:
a) sullo scioglimento del Circolo:
b) sulle modifiche dello Statuto:
c) sulle relazioni tecnica e finanziaria e sul bilancio consecutivo annuale:
d) su qualsiasi altro argomento che sia posto all’ordine del giorno.

ART. 9.
L’Assemblea dei Soci si riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno per deliberare sulle relazioni tecnica e finanziaria, sul bilancio consuntivo delle entrate e delle spese, sulla quota sociale per l’anno in corso e sugli argomenti posti all’o.d.g. -. Essa deve aver luogo entro il 31 Marzo di ogni anno. Si riunisce in sessione straordinaria ogni volta che il C.D. lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto e che siano nella condizione prescritta dall’art. 7. In questo ultimo caso l’Assemblea dei Soci deve essere convocata entro dieci giorni dalla richiesta. Per il rinnovo delle cariche sociali, da effettuarsi al termine di ogni ciclo olimpico, l’Assemblea è indetta in Luglio o comunque almeno trenta giorni prima dell’Assemblea Nazionale della F.I.S.

ART. 10.
L’Assemblea dei Soci è convocata dal C.D. a mezzo lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo purché idoneo a garantire il riscontro della ricezione. Detta convocazione deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della data prestabilita per la riunione. L’avviso di convocazione dovrà indicare il giorno, l’ora ed il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e l’Ordine del Giorno. La riunione in seconda convocazione dovrà avere luogo almeno un giorno dopo quella fissata per la Prima. L’Assemblea dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto e secondo quanto previsto dal precedente articolo 7 ed in seconda convocazione con la presenza di qualunque numero di Soci delle stesse caratteristiche testé dette.

ART. 11.
Sia nel caso di Assemblea Ordinaria che Straordinaria dei Soci. la seduta è aperta dal Presidente in carica che anticipatamente all’apertura dell’Assemblea designa tre Soci quali componenti della Commissione Verifica Poteri. Dopo avvenuta la verifica poteri la seduta è aperta dal Presidente in carica che invita l’Assemblea ad eleggere un Presidente, un Segretario e, in caso di elezione di cariche sociali, tre Scrutatori dell’Assemblea che possono identificarsi nei tre componenti della Commissione Verifica Poteri. I Soci aventi diritto al voto vengono elencati dal Segretario sul verbale dell’Assemblea. In sede di Assemblea Ordinaria le votazioni avvengono per alzata dì mano salvo diversa decisione della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Le stesse regole valgono per l’Assemblea Straordinaria, salvo i casi previsti dagli articoli 24 - 25.
Le elezioni dei Consiglieri avvengono a scrutinio segreto.
Risultano eletti i Soci che abbiano riportato almeno la metà più uno dei voti validi.
Qualora il numero dei Soci che hanno riportato la metà più uno dei voti validi non sia sufficiente a coprire tutti i posti del Consiglio Direttivo, si provvederà al ballottaggio tra i soli Soci che abbiano riportato voti alla prima votazione e così di seguito fino al raggiungimento del numero necessario di Consiglieri. In caso di parità di voti si procederà al sorteggio.
Dovrà essere data idonea pubblicità delle delibere assembleari e dei bilanci o rendiconti. ai sensi dell’art. 148 c. 8 lett. e) del TUIR e successive modificazioni.


PRESIDENTE

ART. 12.
Il Presidente viene eletto direttamente dall’Assemblea a scrutinio segreto. Per la sua elezione è richiesta in prima votazione la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi dagli aventi diritto al voto in Assemblea: in seconda votazione la metà più uno degli stessi voti; in terza votazione la maggioranza relativa dei voti. Per concorrere alla carica di Presidente deve essere presentata formale candidatura, che deve pervenire alla segreteria del Circolo almeno dieci giorni prima della data dell’Assemblea.
Il Presidente ha la legale rappresentanza del Circolo, sovrintende a tutta l’attività del medesimo, compie tutti gli atti non espressamente riservati alle competenze dell’Assemblea dei Soci e del C. D.; osserva e fa osservare le norme del presente statuto.
Il Presidente convoca e presiede il C.D.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice-Presidente.
Il Vice-Presidente collabora in tutte le funzioni che il Presidente esplica, sostituendolo in sua assenza, eccezione fatta per la rappresentanza legale della società per cui potrà essere concessa delega temporanea in casi di forza maggiore.


CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 13.
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da otto Consiglieri.
I Consiglieri sono eletti dai Soci secondo le modalità prescritte dall’art. 11 e secondo il disposto dell’art 7.
Il C.D. provvede nel suo seno alla nomina, mediante votazioni separate, del Vice-Presidente. del Segretario, del Tesoriere.
Per le elezioni devono essere presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e ciascun candidato deve riportare la maggioranza assoluta dei voti validi. La votazione avviene a scrutinio segreto.
E’ fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche analoghe in società della medesima Federazione.

ART. 14.
Il C. D. eletto dall’Assemblea dei Soci secondo le modalità prescritte, resta in carica per la durata di un ciclo olimpico.
I membri del C.D. possono  essere rieletti.

ART. 15.
Il C. D. provvede a:
a) Attuare le direttive deliberate dall’Assemblea dei Soci.
b) Emanare i regolamenti interni e farli osservare.
c) Nominare le commissioni di cui al seguente art. 17.
d) Gestire con oculatezza gli interessi della sede sociale e il patrimonio.
e) Decidere sull’espulsione dei Soci nei casi previsti dall’art. 5. lettere b) e c).
f) Stabilire il programma annuale.
g) Emanare le direttive sull’attività sportiva del circolo, sentito il parere della Commissione Tecnica.
h) Esaminare e decidere tutti gli atti ed i provvedimenti di ordinaria amministrazione, ivi compresa la conduzione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente, la loro competenza tecnica, il loro trattamento economico e disciplinare.
i) Conformare l’attività ed il presente statuto alle norme del Coni e della Federazione Italiana Scherma
j) Osservare e fare osservare le norme del presente statuto.
Il C.D. cura i rapporti con i Maestri della sala di scherma. L’attribuzione degli incarichi a Maestri e ad eventuali altri collaboratori è compito esclusivo del C.D. il quale è l’unico componente della Società che può trattare ogni e qualsiasi questione con gli stessi.
Il C.D. si riunisce su convocazione scritta del Presidente almeno una volta al mese o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti. Ciascun componente del C.D. ha il diritto di sollecitare l’esame di problemi sociali o amministrativi, particolarmente importanti mediante comunicazione per iscritto. I problemi suddetti, quando comunicati con le modalità testé dette, acquistano precedenza nell’ordine del giorno delle riunioni.

ART. 16.
Le dimissioni del Presidente o le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri comportano lo scioglimento del C.D. Il C.D. dimissionario però è tenuto a rimanere in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’esito delle nuove elezioni che dovranno essere eseguite in Assemblea dei Soci entro il termine di trenta giorni dalla data delle dìmissioni.  In casi di dimissioni di uno o più Consiglieri, ma che non raggiungono in numero la metà dei componenti, si procede a ricomporre il C.D. con i Soci non eletti che nelle elezioni hanno riportato un maggior numero di voti nell’ultimo scrutinio.
In caso di impossibilità di sostituzione, il CD. rimane in carica per tutta la durata prevista con un numero inferiore di componenti, ma mai meno di cinque.


COMMISSIONI
ART. 17.
Il C.D. provvede alla nomina delle seguenti Commissioni:
- Commissione Tecnica;
- Commissione di Disciplina.

ART. 18.
La Commissione Tecnica è composta da due o più Soci, di cui almeno uno deve appartenere al Consiglio Direttivo.
La Commissione Tecnica, nell’ambito delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, sovrintende all’ attività schermistica agonistica ed alle connesse attività schermistica ed atletica preparatorie e provvede anche, sentito il parere dei Maestri, alla scelta degli atleti per la formazione delle squadre partecipanti alle gare in nome della Società. Può essere nominata una Commissione Tecnica per una singola arma o per gruppi di più armi. ciascuna con le modalità e finalità sopra indicate.

ART. 19.
La Commissione di Disciplina è composta da tre Soci scelti dal Consiglio fra quelli che. essendo di età superiore ai 25 anni ed iscritti da almeno tre anni. abbiano sempre tenuto un contegno sportivamente e civilmente ineccepibili. La Commissione interviene in tutti quei casi in cui un Socio si comporti in modo contrario allo Statuto, ai Regolamenti ed in genere in modo sportivamente e civilmente scorretto.
La Commissione. assunte le informazioni del caso, vagliati gli elementi e le circostanze del comportamento da esaminare, propone al Consiglio, tramite uno dei suoi tre componenti avente funzione di Presidente, i provvedimenti che riterrà più idonei.
Il Consiglio, presenti i 4/5 dei suoi componenti, sentito se del caso interessato, decide in merito, a maggioranza dei componenti.


COLLEGIO DEI REVISORI
ART. 20.
lI Collegio dei Revisori si compone di cinque membri. di cui due supplenti, eletti con votazione segreta dall’Assemblea dei Soci e con il sistema della maggioranza dei presenti e secondo il disposto dell’ articolo 7.
Il Collegio elegge il Presidente tra i suoi membri.
Il Collegio ha il controllo della gestione finanziaria della Società e dovrà riunirsi almeno due volte l’anno (ogni 6 mesì) per gli accertamenti sindacali.
Detto Collegio dovrà presentare all’Assemblea annuale ordinaria una relazione dell’operato svolto.  Detta relazione verrà messa all’Ordine del Giorno con diritto di precedenza sulle relazioni previste per il C.D. Il Collegio dei Revisori può, mediante richiesta scritta, indire attraverso il CD. l’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria per fatti speciali riguardanti la gestione del Circolo. Il Presidente del C.D. è tenuto a convocare detta assemblea entro e non oltre 15 giorni dalla data della richiesta.


ELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE SOCIALI E INCOMPATIBILITÀ
ART. 21.
Sono eleggibili a tutte le cariche sociali contemplate nel presente Statuto tutti i Soci (persone fisiche) che abbiano compiuto la maggiore età. E’ inoltre richiesto che abbiano diritto al voto secondo le modalità previste nell’ articolo 7 o che siano iscritti alla Federazione Italiana Scherma da almeno 6 mesi.


ANNO FINANZIARIO
ART. 22.
La gestione della Società è ad anno solare. Il C.D. predispone il Bilancio annuale e lo presenta all’Assemblea per l’approvazione entro il 31/3 dell’anno successivo.

ART. 23.
Trattandosi di associazione che non persegue fini di lucro, è fatto divieto assoluto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi. riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. ai sensi dell’art. 148 c. 8 lett. a) del TUIR e successive modificazioni.


MODIFICHE STATUTARIE
ART. 24.
Il presente statuto non essere modificato che dall’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria ed a condizione che ciascuna modifica sia approvata con la maggioranza di almeno 2/3 dei voti validi.


SCIOGLIMENTO
ART. 25
Lo scioglimento della Società è deliberato dallAssemb1ea dei Soci in seduta straordinaria a maggioranza di almeno 2/3 dei Soci con tre anni di appartenenza alla Società.
Detta Assemblea decide anche sulla destinazione del patrimonio del Circolo. E’ fatto comunque obbligo di devolvere il patrimonio del Circolo, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ai sensi dell’art 148 c. 8 lett. b) del TUIR e successive modificazioni.


DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 26.
Il presente Statuto entra in vigore alla data della sua approvazione.

 

http://www.fideslivorno.it/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/938241banner_redcoon.jpg http://www.fideslivorno.it/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/377271banner_crli.jpg http://www.fideslivorno.it/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/973457banner_unogas.jpg

Le medaglie del Circolo Fides

banner_medagliere

La storia della scherma livornese

anversa215
Livorno, la scherma e il Circolo Fides freccina

I nostri atleti

nostriatleti2
banner_5x1000_dx2

Vota il nome della mascotte

mascotte2
Esprimi la tua preferenza e aiutatci a scegliere il nome della nostra mascotte.
facebook_banner_3
Diventa un Fan del Fides su Facebook